lunedì 16 febbraio 2009

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO IN COMMISSIONE

Questa la proposta di testo unificata del comitato ristretto della commissione Affari Sociali.
Non una parola sui medici palliativisti precari.
SICP E FEDCP COSA DICONO???
http://www.aimac.it/download/Proposta_di_testo_unificato.pdf

lunedì 2 febbraio 2009

I NOSTRI POLITICI SI ADOPERANO PER RISOLVERE I PROBLEMI

Questo un estratto dall testo del DDl 10 del Sen. Marino presentato al Senato che comprende un capitolo sulle Cure Palliative


Capo III

PERSONALE

Art. 20.

(Ruoli professionali)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sono definiti:

a) i ruoli e i profili professionali degli operatori inseriti nella rete per le cure palliative, in particolare per i laureati in medicina e chirurgia;

b) i criteri per l’accesso ai concorsi presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private per il personale medico, sanitario e socio-sanitario;
c) i criteri per l’accesso alle selezioni per l’affidamento del ruolo di direttore o responsabile medico e di coordinamento infermieristico delle UCP, dei centri residenziali di cure palliative-hospice e dei servizi specialistici di cure palliative domiciliari.

Art. 21.

(Formazione del personale)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, d’intesa con il Ministro della salute, definisce:

a) un programma formativo obbligatorio, con certificazione finale, per il personale sanitario e socio-sanitario, ad eccezione dei laureati in medicina e chirurgia, ai quali si applicano le disposizioni di cui alla lettera b);

b) un programma formativo professionalizzante post-laurea in medicina, indipendente dai percorsi formativi inseriti in corsi di specializzazione riferiti a differenti settori scientifico-disciplinari;
c) un programma formativo omogeneo su tutto il territorio nazionale per i volontari che operano nella rete per le cure palliative.

2. In attuazione dei programmi di formazione continua in medicina di cui all’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la Commissione nazionale per la formazione continua, di cui all’articolo 16-ter del medesimo decreto legislativo, definisce un percorso formativo, omogeneo su tutto il territorio nazionale e specifico per ciascuna figura professionale, per l’accesso a programmi di aggiornamento continui del personale medico, sanitario e socio-sanitario, impegnato nell’assistenza ai malati terminali.

Art. 22.

(Stabilizzazione del personale)

1. In attesa dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 20, le ASL e le aziende ospedaliere, compresi i policlinici universitari, gli ospedali classificati e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) sono autorizzati, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili per le spese del personale del Servizio sanitario nazionale, e nei limiti di quanto previsto dall’articolo 39, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, a bandire concorsi per posti di dirigente medico in cure palliative, nei limiti delle dotazioni organiche definite ed approvate e nel rispetto dei princìpi previsti dall’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con una riserva fino al 50 per cento dei posti a favore del personale sanitario laureato operante nella rete per le cure palliative.

2. I concorsi sono effettuati secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, riportando la specifica dicitura «Concorso per posto di dirigente medico in cure palliative».
3. Ai concorsi di cui al presente articolo possono accedere i laureati in medicina in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 23.

Art. 23.

(Requisiti)

1. La riserva di cui all’articolo 22, comma 1, opera a favore di soggetti, in possesso o meno di specializzazione, che nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato servizio, per un periodo complessivo non inferiore a diciotto mesi e a titolo di incarico provvisorio di dirigente medico, indipendentemente dalla disciplina nella quale era stato bandito l’incarico, presso strutture situate in ASL o in aziende ospedaliere, compresi i policlinici universitari e gli ospedali classificati, o presso IRCCS autorizzati dalle regioni alla erogazione per le cure palliative e facenti perciò parte delle reti regionali per le cure palliative. Il periodo complessivo di diciotto mesi di attività in incarico provvisorio può essere ritenuto valido ai fini dell’ammissione al concorso anche se svolto in strutture autorizzate in regioni diverse.

2. La riserva di cui all’articolo 22, comma 1, opera altresì a favore di soggetti, in possesso o meno di specializzazione, che nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato servizio, per un periodo complessivo non inferiore a diciotto mesi, anche non continuativo, presso una organizzazione profit o non profit, autorizzata da almeno sei anni all’erogazione di cure palliative dalla regione nella quale opera e convenzionata per un periodo di almeno quattro anni per tale attività con ASL ed aziende ospedaliere, compresi i policlinici universitari e gli ospedali classificati, o con IRCCS. Durante il suddetto periodo di attività, i soggetti devono aver assistito un numero di malati in fase avanzata e terminale di malattia non inferiore a cento. Le certificazioni del periodo di attività e del numero minimo di malati assistiti devono essere rilasciate dal responsabile legale dell’organizzazione profit o non profit presso la quale il soggetto ha prestato la propria attività. Qualora il soggetto abbia prestato la propria opera presso differenti organizzazioni, il periodo cumulativo non deve comunque risultare inferiore a diciotto mesi e il numero dei malati assistiti durante il periodo non deve essere inferiore a cento. I soggetti devono altresì essere in possesso di un attestato di partecipazione a un corso formativo in «Medicina palliativa» o «Cure palliative» di almeno ottanta ore, tenuto dalle regioni, dalle università, da società scientifiche che abbiano quale fine statutario la diffusione delle cure palliative o da agenzie anche private, purché convenzionate con le regioni o con le università.

Un testo che, se approvato, risolverebbe in un sol colpo la problematica dei precari che lavorano in Cure palliative: pensate che abbia qualche speranza di diventare legge? Nemmeno una perchè è stato presentato da un esponente dell'opposizione! Lontana da questo blog ogni propaganda politica, ognuno è ben accetto con le proprie idee e convinzioni, anche politiche.
Ma vi sembra corretto che un testo siffatto non venga nemmeno preso in considerazione solo perchè viene da chi è schierato politicamente da un'altra parte?

GRAZIE AI NOSTRI POLITICI CHE SI ADOPERANO PER RISOLVERE I PROBLEMI AL DI LA DELLE IDEOLOGIE!!!